Oggi dalle colonne del Corriere della Sera si parla di “accoglienza, come dovere di accogliere i meno fortunati di noi” contrapposta alla “convenienza” come criterio guida delle politiche di gestione dei flussi migratori.
Ad uso del professor Panebianco riportiamo la definizione di rifugiato dal glossario di Carta di Roma, il codice deontologico che i giornalisti hanno redatto e si sono impegnati a rispettare fin dal giugno del 2008.
“- una persona che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene quindi riconosciuto alle persone che si trovano nella condizione prevista dalla Convenzione, cioè a chi ha un ragionevole timore di poter essere, in caso di rimpatrio, vittima di persecuzione . Rientrano nel termine “persecuzione” determinati atti, che per loro natura o frequenza, rappresentano una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e sono perpetrati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale “
La Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati è del 1951. L’Italia è uno dei 147 Paesi che l’hanno firmata
Siamo sorpresi che il glossario – nato come supporto per i cronisti – si possa rivelare uno strumento utile anche per gli editorialisti.