A cura di SIMM
La difficoltà di accesso alle vaccinazioni delle persone senza permesso di soggiorno, senza codice fiscale, residenza o fissa dimora, era stata prevista, nonostante il Piano Strategico Vaccinale 2020 puntualizzasse che:
La Costituzione italiana riconosce la salute come un diritto fondamentale dell’individuo e delle comunità. Lo sviluppo di raccomandazioni su gruppi target a cui offrire la vaccinazione sarà ispirato dai valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere, su cui basare la strategia di vaccinazione.
Il sito AIFA dedicato ai vaccini, https://www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19 , il 3 febbraio alla voce “Procedure di vaccinazione dei vaccini Pfizer e Moderna”, fra le faq riportava questa risposta:
Per effettuare la vaccinazione alle persone (italiane e straniere) in condizioni di fragilità sociale” “sulla base di quanto sancito dall’articolo 32 della Costituzione italiana e di quanto previsto dall’articolo 35 del Testo Unico sull’immigrazione, può essere accettato un qualsiasi documento (non necessariamente in corso di validità) che riporti l’identità della persona da vaccinare e/o Tessera sanitaria – Tessera TEAM (Tessera Europea Assistenza Malattia) – Codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) – Codice ENI (Europeo Non Iscritto). In mancanza di un qualsiasi documento verranno registrati i dati anagrafici dichiarati dalla persona e l’indicazione di una eventuale ente/struttura/associazione di riferimento”
oggi lo stesso sito, aggiornato al 28 aprile è stato così modificato:
- Chi ha diritto alla vaccinazione?
Tutte le persone residenti o stabilmente presenti sul territorio italiano, con o senza permesso di soggiorno, che rientrano nelle categorie periodicamente aggiornate dal Piano Vaccinale.
Le parole ‘stabilmente presenti’ entrano evidentemente in contrasto con la sigla STP che indica gli stranieri ‘temporaneamente presenti’, sigla che include tutte le persone senza regolare permesso di soggiorno e che per lo più non hanno accesso al SSN se non per cure urgenti ed essenziali. I pazienti con codice STP ed ENI non hanno il medico di medicina generale, e questo li allontana dal programma assistenziale cui dovrebbero, come tutti, avere diritto.
Eppure fra le cure urgenti ed essenziali secondo l’attuale normativa sono incluse e con particolare riguardo, la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive.
Decreto Legislativo 286/98, art. 35, comma 3: Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, con particolare riguardo alla profilassi, alla diagnosi e alla cura delle malattie infettive.
Attualmente le realtà locali con difficoltà cercano autonome soluzioni per finalizzare la prenotazione dei pazienti STP o ENI alla vaccinazione. Queste soluzioni, quando “escogitate”, non sono state uniformate e pertanto persistono grandi differenze tra un’azienda sanitaria locale e un’altra, paradossalmente anche nello stesso territorio regionale, nonché tra province contigue.
Ma anche quando grazie all’ostinato contributo del terzo settore, in collaborazione con la sanità pubblica locale, si riesca a far accedere i pazienti STP o ENI ai centri hub di vaccinazione (spesso in assenza di mediazione culturale), il paziente viene spesso respinto senza essere vaccinato, dato che sulla piattaforma nazionale di registrazione dei vaccini, attualmente affidata a Poste Italiane, non è possibile (perché non previsto) inserire nel campo CODICE FISCALE un codice alternativo, come quello STP o ENI.
Questa situazione sta lasciando scoperta da vaccinazione una gran quantità di pazienti fragili, fragili per antonomasia, fragili proverbiali, fragili per identità sociale, culturale, clinica e psichica, fragili per ghettizzazione residenziale e abitativa che pertanto sono spesso più a rischio di contrarre e trasmettere la malattia da SARS COV 2.
La mancata vaccinazione di una sacca così sensibile di popolazione costituisce un rischio di inficiare la buona riuscita di tutto il piano vaccinale, in un momento in cui preservare la salute del singolo coincide con preservare la salute della comunità.
Chiediamo, in base a quanto su esposto, che la piattaforma nazionale di registrazione dei vaccini venga prontamente aggiornata in modo tale da permettere di default l’inclusione dei pazienti senza codice fiscale secondo le stesse sequenze di priorità clinica della popolazione italiana.
Chiediamo altresì indicazioni precise, nazionali, che guidino le sanità locali, giuste modalità e le scadenze temporali per adeguarsi in maniera tempestiva e uniforme su tutto il territorio; inoltre, ultima ma non ultima sul piano delle necessità pratiche, che sia prevista tecnicamente una maggiore flessibilità riguardo alla residenza o alle documentazioni in possesso degli utenti, onde evitare che farragini burocratiche vanifichino la necessità di dare urgente risposta a questa istanza di salute pubblica globale e comunitaria.